Rigetto del concordato minore: nessuna liquidazione giudiziale del compenso dell’OCC in assenza di omologa
L'art. 81, comma 4, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza stabilisce che il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) può essere liquidato dal giudice soltanto dopo l'omologazione del concordato minore e al termine dell'esecuzione del piano.
Ne consegue che, qualora la domanda di omologazione venga rigettata, non è ammissibile la richiesta di liquidazione giudiziale del compenso per l'attività svolta dall'OCC nella fase antecedente.
La ratio della disposizione risiede nel fatto che l'OCC assume la qualifica di ausiliario del giudice esclusivamente a seguito dell'omologazione della proposta. Solo da quel momento, infatti, l'organismo è chiamato a svolgere i compiti di vigilanza e controllo sull'esecuzione del piano previsti dall'art. 81 CCII, che giustificano la liquidazione del compenso da parte dell'autorità giudiziaria.
In assenza dell'omologa, il rapporto tra debitore e OCC rimane quindi confinato alla fase preparatoria della procedura e non si realizza il presupposto normativo che consente al giudice di provvedere alla liquidazione del compenso.