Ristrutturazione dei debiti del consumatore: accesso consentito anche al terzo datore di ipoteca
Nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dall'art. 67 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, deve ritenersi ammissibile l'accesso anche da parte del terzo datore di ipoteca, pur in assenza di una sua obbligazione personale nei confronti del creditore.
A differenza del fideiussore, infatti, il terzo datore di ipoteca non risponde con l'intero proprio patrimonio dell'obbligazione altrui, ma resta comunque esposto all'azione esecutiva sul bene concesso in garanzia qualora il debitore principale non adempia integralmente la propria obbligazione. Tale posizione giuridica è stata riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione, che ha evidenziato come il terzo datore di ipoteca subisca direttamente gli effetti dell'inadempimento del debitore garantito (Cass. civ., 24 settembre 2019, n. 23648).
A conferma di tale impostazione, l'art. 278, comma 6, CCII stabilisce che l'esdebitazione del debitore principale non estende i propri effetti alle garanzie reali prestate da terzi. Di conseguenza, il creditore conserva il diritto di soddisfarsi sul bene ipotecato fino all'integrale pagamento del proprio credito.
Proprio perché il terzo datore di ipoteca è destinatario delle conseguenze dell'azione esecutiva sul bene di sua proprietà, deve riconoscersi la sua legittimazione ad accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, potendo utilizzare gli strumenti previsti dal CCII per regolare la propria posizione e tutelare il patrimonio gravato dalla garanzia reale.