Liquidazione controllata: inefficaci i pagamenti eseguiti dopo l’apertura della procedura
Nella liquidazione controllata trova applicazione, in via analogica, l'art. 144 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che sancisce l'inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo l'apertura della procedura, anche se effettuati in forza di un provvedimento di assegnazione emesso in data anteriore.
In continuità con il consolidato orientamento formatosi sull'art. 44 della legge fallimentare, tali pagamenti sono inopponibili alla massa dei creditori. Di conseguenza, il liquidatore può agire per farne dichiarare l'inefficacia e ottenere la restituzione delle somme corrisposte.