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Compiuta giacenza e sospensione feriale

 Con riferimento al termine di compiuta giacenza previsto dall’art. 143 c.p.c., si è affermato che la sospensione feriale dei termini processuali non sarebbe applicabile, in quanto il periodo di giacenza non sarebbe finalizzato a consentire al destinatario lo svolgimento di un’attività processuale, ma costituirebbe un elemento integrante della stessa fattispecie notificatoria.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 13 giugno 2025, n. 15810, secondo cui il periodo di compiuta giacenza non avrebbe natura di termine processuale e, pertanto, non sarebbe soggetto alla sospensione prevista dalla L. 742/1969.
Tale principio potrebbe trovare applicazione anche con riferimento al termine di dieci giorni previsto dall’art. 8 della L. 890/1982 e dall’art. 140 c.p.c. per il perfezionamento della notificazione mediante deposito dell’atto e successiva comunicazione al destinatario.
Secondo questa impostazione, infatti, il decorso dei dieci giorni di giacenza costituirebbe un elemento della procedura notificatoria e non un termine concesso al destinatario per il compimento di un’attività processuale. Ne conseguirebbe che il periodo di sospensione feriale non dovrebbe essere computato ai fini del perfezionamento della notifica.
La ricostruzione non è, tuttavia, pacifica. In senso contrario si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 1° febbraio 2012, n. 1418, riconoscendo natura processuale al termine di compiuta giacenza e, conseguentemente, ritenendolo soggetto alla disciplina della sospensione feriale.
La questione assume particolare rilievo pratico, poiché la diversa qualificazione del termine può incidere sulla data di perfezionamento della notificazione e, di conseguenza, sulla tempestività degli eventuali termini processuali decorrenti dalla stessa.
Alla luce del contrasto interpretativo, appare pertanto opportuno prestare particolare attenzione al computo del termine di compiuta giacenza, verificando la disciplina applicabile alla specifica notificazione e l’eventuale presenza di orientamenti giurisprudenziali più recenti o consolidati sul punto.
 
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