Composizione negoziata: caratteristiche del progetto di piano
L’accesso alla composizione negoziata della crisi presuppone, tra l’altro, la predisposizione e il deposito di un progetto di piano di risanamento, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 14/2019.
La previsione di un “progetto” di piano evidenzia come, nella fase di accesso alla composizione negoziata, non sia richiesta una elaborazione già definitiva e completa del piano, con le caratteristiche proprie degli strumenti di regolazione della crisi disciplinati dagli artt. 56 e 87 del Codice della crisi.
Nelle fasi iniziali del percorso possono, pertanto, residuare profili da approfondire, nonché interventi e modalità operative ancora da definire, senza che tali elementi siano di per sé sufficienti a ritenere il percorso di risanamento manifestamente impraticabile. In tal senso si è espresso il Tribunale di Ivrea con provvedimento del 21 luglio 2026. La fisiologia stessa della composizione negoziata consente, infatti, che il progetto di piano venga progressivamente precisato e anche significativamente rimodulato nel corso delle trattative, in funzione degli approfondimenti svolti con l’assistenza dell’esperto e del confronto con i creditori.
Sin dalla fase iniziale, è però rilevante che le assunzioni poste alla base del progetto siano sorrette da elementi concreti, verificabili e non manifestamente irragionevoli, tali da rendere non meramente astratta la prospettiva di risanamento. Tale principio è stato ribadito dal Tribunale di Milano con provvedimento del 14 luglio 2026.
Il progetto, inoltre, non può risolversi in una mera liquidazione dell’impresa mediante la dismissione dell’intero patrimonio aziendale. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 21 luglio 2026, ha infatti escluso la possibilità di qualificare come percorso di risanamento un progetto avente natura esclusivamente liquidatoria.
Non è tuttavia preclusa la previsione di operazioni di dismissione di beni o cespiti aziendali, purché tali cessioni siano inserite nell’ambito di una più ampia strategia di riorganizzazione e rilancio dell’attività d’impresa. In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Milano con provvedimento del 24 luglio 2026.
Ne deriva che, ai fini dell’accesso alla composizione negoziata, il progetto di piano non deve necessariamente presentarsi come un piano già compiutamente definito in ogni suo aspetto, ma deve delineare una strategia di risanamento credibile, fondata su presupposti concreti e suscettibile di essere ulteriormente sviluppata e adattata nel corso delle trattative.