Concordato preventivo biennale: l'avviso bonario può far decadere dal CPB se non viene pagato entro 60 giorni
A seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973 sulle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2024 (modelli dichiarativi 2025), l'Agenzia delle Entrate può notificare ai contribuenti un avviso bonario contenente le somme risultate dovute.
La circostanza assume particolare rilievo per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB). Infatti, l'art. 22, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che il mancato pagamento, entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso bonario, delle somme dovute in relazione ai redditi concordati comporta la decadenza dal concordato preventivo biennale.
La formulazione della norma è particolarmente rigorosa. Ne consegue che il mancato pagamento anche delle sole somme dovute a titolo di IRAP riferite ai valori concordati può determinare la perdita degli effetti dell'intero concordato, con conseguenze che si estendono anche alle imposte sui redditi (IRPEF o IRES).
Sul punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 2025, precisando che, per conservare i benefici derivanti dall'adesione al CPB, il contribuente è tenuto a versare integralmente quanto richiesto nell'avviso bonario entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione. In tale ipotesi non è possibile avvalersi della rateazione ordinariamente prevista per gli avvisi bonari.
Resta tuttavia salva un'importante eccezione. Qualora il contribuente abbia omesso il tempestivo versamento delle imposte dovute in base al concordato, ma provveda spontaneamente a regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento operoso prima della notifica dell'avviso bonario, la decadenza dal concordato preventivo biennale non si verifica.
Alla luce di tale disciplina, i soggetti aderenti al CPB dovranno prestare particolare attenzione agli esiti dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni, verificando tempestivamente l'eventuale ricezione di un avviso bonario e provvedendo, ove necessario, al pagamento entro il termine previsto dalla legge, al fine di evitare la perdita dei benefici derivanti dall'adesione al concordato.