L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il contratto preliminare di compravendita non produce effetti traslativi della proprietà e, pertanto, non determina il realizzo di alcuna plusvalenza imponibile.
È stato inoltre precisato che, ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza, la cessione delle pertinenze non segue automaticamente il regime fiscale del bene principale.
Di conseguenza, ciascun immobile oggetto di cessione deve essere valutato autonomamente, verificando la relativa data di acquisto e gli altri presupposti fiscalmente rilevanti, a prescindere dall'esistenza di un vincolo pertinenziale con l'immobile principale.
La qualificazione di un bene come pertinenza, infatti, non comporta l'automatica estensione del trattamento fiscale previsto per il bene principale, rendendo necessaria un'analisi distinta di ciascun cespite ai fini della corretta determinazione dell'eventuale plusvalenza imponibile.