Liquidazione controllata: il debitore non può impugnare lo stato passivo esecutivo
Nell'ambito della liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), il debitore sovraindebitato non è legittimato a proporre impugnazione contro lo stato passivo una volta che questo sia divenuto esecutivo.
La conclusione discende dal combinato disposto degli artt. 273, comma 4, e 133 CCII, che attribuiscono al liquidatore il ruolo di rappresentante della massa dei creditori. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il liquidatore agisce nell'interesse collettivo dei creditori, facendo valere prerogative proprie della massa e non quale successore o rappresentante del debitore.