Liquidazione controllata: effetti sulle assegnazioni di redditi futuri
L'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione delle assegnazioni di crediti stipendiali o pensionistici futuri disposte anteriormente alla procedura, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII. Tale effetto interruttivo non opera tuttavia in modo assoluto: con riguardo alle ordinanze di assegnazione emesse a favore del coniuge a soddisfazione di un credito non esdebitabile ai sensi dell'art. 278, comma 6, CCII, l'interruzione è ammissibile solo ove quei crediti siano destinati ad essere integralmente soddisfatti nella procedura. In caso contrario, il titolare verrebbe a subire un sacrificio ingiustificato rispetto alle finalità della liquidazione controllata, con conseguente permanenza degli effetti dell'assegnazione.