Crediti condizionati nella liquidazione giudiziale: ammissione con riserva
È credito condizionato, ai sensi dell’art. 204, CCII, anche quello azionabile nei confronti del debitore insolvente solo previa escussione dell’obbligato principale.
L’ammissione con riserva produce effetti sostanziali immediati, stabilizzando provvisoriamente la posizione del creditore nel concorso, mentre l’accertamento si completa con lo scioglimento della riserva.
Sul piano fiscale, l’ammissione con riserva è assimilata a un atto sottoposto a condizione sospensiva e sconta l’imposta di registro in misura fissa. L’imposta proporzionale trova invece applicazione sul successivo provvedimento di ammissione definitiva, quando il credito diviene esigibile.
In caso di soddisfazione parziale mediante escussione della fideiussione, l’imposta proporzionale sarà dovuta esclusivamente sul credito residuo rimasto insoddisfatto.