Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il reclamo spetta alla Corte d’appello
Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII, come modificato dal d.lgs. n. 164/2024, il reclamo contro il decreto di inammissibilità del piano è di competenza della Corte d’appello, e non del Tribunale in composizione collegiale.
Il comma 8 dell’art. 70 CCII, nel radicare la competenza della Corte d’appello, non distingue tra provvedimenti di accoglimento o rigetto dell’omologa.
Il doppio grado davanti al Tribunale in composizione collegiale previsto dal comma 1 riguarda, invece, esclusivamente il provvedimento adottato nella fase preliminare, quando la proposta non supera il vaglio di ammissibilità del giudice monocratico, prima ancora dell’instaurazione del contraddittorio con i creditori.
La competenza per il reclamo contro il decreto di inammissibilità del piano spetta, dunque, alla Corte d’appello.