Piano del consumatore ammesso anche per il terzo datore di ipoteca: limiti
Può essere ammessa la domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dall'art. 67 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza anche da parte del mero terzo datore di ipoteca.
Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla sussistenza di un effettivo stato di sovraindebitamento che non derivi esclusivamente dalla posizione di garante ipotecario. Inoltre, già in sede di omologa, il giudice deve verificare che il ricorso alla procedura non venga utilizzato in modo improprio al solo scopo di bloccare l'azione esecutiva, eludendo gli ordinari strumenti di tutela previsti dal codice civile e dal codice di procedura civile.
La procedura di cui all'art. 67 CCII può quindi rappresentare una soluzione per il terzo datore di ipoteca solo quando ricorrano i presupposti sostanziali del sovraindebitamento e non sia impiegata con finalità meramente dilatorie.