Transazione fiscale nella composizione negoziata: quali sono i poteri del giudice?
Il Tribunale di Roma ha recentemente chiarito i limiti del controllo che il giudice è chiamato a svolgere nell'autorizzazione agli accordi transattivi con l'Amministrazione finanziaria nell'ambito della composizione negoziata della crisi, ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Secondo il Tribunale, il controllo del giudice è di natura sostanziale, ma circoscritto a specifiche verifiche. In particolare, il giudice deve accertare che sia stata depositata la relazione attestante la completezza e la veridicità dei dati aziendali, predisposta dal revisore legale dell'impresa oppure, in mancanza, da un revisore appositamente incaricato.
È inoltre tenuto a verificare che il professionista indipendente abbia svolto un'effettiva comparazione tra il soddisfacimento del credito erariale previsto dall'accordo e quello che sarebbe conseguibile nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, così da consentire una valutazione fondata sulla convenienza della proposta.
Diversamente, il giudice non può entrare nel merito delle valutazioni tecniche contenute nell'attestazione né sostituirsi all'Amministrazione finanziaria nel giudizio di convenienza dell'accordo. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la regolarità del procedimento e la presenza dei presupposti richiesti dalla legge.
La pronuncia conferma quindi un orientamento volto a delimitare con chiarezza il ruolo dell'autorità giudiziaria: il controllo del giudice è finalizzato a garantire la correttezza dell'iter procedurale e il rispetto delle prescrizioni normative, senza estendersi alle valutazioni economiche e discrezionali riservate ai soggetti coinvolti nella transazione fiscale.