Contratto preliminare di compravendita: cosa sapere sul "preliminare del preliminare" e sul preliminare ad effetti anticipati
Il contratto preliminare di compravendita immobiliare può assumere forme diverse rispetto allo schema tradizionale. La giurisprudenza, negli anni, ha chiarito la disciplina di due fattispecie particolarmente diffuse nella prassi: il "preliminare del preliminare" e il “preliminare ad effetti anticipati”.
La prima tipologia ricorre frequentemente nelle trattative immobiliari gestite da un mediatore. In tali casi, il potenziale acquirente sottoscrive una proposta irrevocabile di acquisto destinata a essere successivamente seguita dalla stipula di un vero e proprio contratto preliminare.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4628 del 2015, stabilendo che il cosiddetto "preliminare del preliminare" non è nullo. Tuttavia, tale accordo non consente di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo. Esso produce, invece, obblighi tra le parti la cui violazione può dar luogo esclusivamente a responsabilità precontrattuale.
Nonostante l'importante intervento della Cassazione, nella pratica applicativa continuano a emergere alcuni profili interpretativi che alimentano il dibattito tra operatori del settore e che risultano tuttora irrisolti.
Diversa è l'ipotesi del preliminare ad effetti anticipati, nel quale le parti anticipano alcuni effetti del contratto definitivo, come la consegna dell'immobile o il pagamento, pur rinviando il trasferimento della proprietà al rogito.
La giurisprudenza ha precisato alcuni principi di particolare rilievo:
la consegna anticipata dell'immobile non attribuisce al promissario acquirente un possesso utile ai fini dell'usucapione, ma una semplice detenzione qualificata (Cass., Sezioni Unite, n. 7930/2008);
se il promissario acquirente, dopo aver ottenuto la disponibilità del bene, rifiuta di stipulare il contratto definitivo, il promittente venditore può trattenere la caparra confirmatoria, ove prevista, e chiedere anche il risarcimento del danno derivante dall'illegittima occupazione dell'immobile, come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 28716 del 2025.