In base a un'analisi dettagliata delle disposizioni che disciplinano la procedura di liquidazione controllata, emerge chiaramente l’effetto di privazione totale dei beni del debitore, comportando una perdita sostanziale del suo potere di disporre dei propri bene. Ciò si traduce anche nella perdita di legittimazione processuale, ossia nell'impossibilità di stare in giudizio nelle controversie riguardanti il patrimonio oggetto alla procedura di liquidazione.
Di conseguenza, per quanto riguarda le controversie attive, solo il liquidatore ha il diritto di promuoverle o di proseguirle, rendendo inevitabile che le cause pendenti al momento dell'avvio della procedura di liquidazione continuino con la sua partecipazione. Per quanto riguarda le controversie passive, a causa dello stesso effetto di privazione, queste sono destinate a essere dichiarate improcedibili. Le norme stabilite dalla legge fallimentare (o, attualmente, dal Codice della Crisi) possono essere applicate per analogia anche alla liquidazione controllata.