Ordine di cancellazione dei gravami sui beni rimasti al debitore nel concordato minore
Una volta completata la fase esecutiva nella procedura di concordato minore il giudice con decreto dichiara l’avvenuta esecuzione integrale e corretta del concordato stesso.
Inoltre il giudice ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni gravanti sugli immobili del debitore, inclusi i beni dei quali lo stesso ha mantenuto la proprietà in quanto non prevista la cessione nella procedura quale effetto esdebitatorio della procedura.