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Composizione negoziata – misure protettive e cautelari nel prolungamento della garanzia MCC

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Enea 2024

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Termini di presentazione del mod. Redditi e Irap 2024

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Indagini finanziarie: avviso di accertamento prima dei 60 giorni dalla chiusura dell'istruttoria

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Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

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Scioglimento del vincolo sociale delle società di persone in caso di fallimento

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Liti pendenti e procedura di liquidazione controllata

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Indice Istat Marzo

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Morte del debitore sovraindebitato e proseguo della procedura

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Procedura di ristrutturazione dei debiti e valutazione della colpa

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Locazioni Brevi: procedura di assegnazione del CIN

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Rottamazione del magazzino

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ISTANZA CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Con la L. 172/2017 è  stato definito il quadro normativo del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche on line, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, l’agevolazione spetta per le spese di pubblicità effettuate solo sulla stampa ( incrementali rispetto a quelle sostenute nello stesso periodo del 2016), mentre dal 1 gennaio 2018 anche per le spese di pubblicità effettuate sulle emittenti radio-televisive (incrementali rispetto a quelle sostenute nel 2017).
 
CasisticheRequisitoMisura del contributoNote
Spese pubblicità su stampa sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017L’importo sostenuto deve essere superiore rispetto all’importo sostenuto dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016Il credito di imposta è pari al 90%/75% della spesa incrementale sostenuta, o in misura inferiore qualora non siano capienti le risorse stanziate per il 2017Istanza entro 31 marzo 2018: il contributo in conto esercizio va contabilizzato nel 2017 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (no rimborso)
Spese pubblicità su stampa ed emittenti radio-televisive sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018L’importo sostenuto deve essere superiore rispetto all’importo sostenuto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017Il credito di imposta è pari al 90%/75% della spesa incrementale sostenuta, o in misura inferiore qualora non siano capienti le risorse stanziate per il 2018Istanza entro 31 marzo 2019: il contributo in conto esercizio va contabilizzato nel 2018 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (no rimborso)
 
Coloro che sono interessati dovranno presentare una istanza telematica, tramite i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2018, per fruire del credito di imposta sugli investimenti incrementali effettuati nel 2017.
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