In merito alla determinazione del debito nel contesto di un procedimento fallimentare, l’iscrizione ipotecaria rappresenta un documento essenziale per comprovare l'idoneità dell'ipoteca a garantire il credito presentato, senza possibilità di sostituzione da parte del richiedente per l'ammissione allo stato passivo.
Pertanto, il creditore che intenda insinuare al passivo un credito munito di garanzia ipotecaria è tenuto a produrre con la domanda la relativa nota di iscrizione con indicazione sulla somma iscritta per capitale ed interessi, in difetto il giudice delegato senza la produzione della nota d'iscrizione ipotecaria non può ammettere al passivo con prelazione, neppure nella misura legale, gli interessi relativi al credito.