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Unico creditore nella liquidazione

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Cassa veterinari

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Cassa agrotecnici e Periti agrari

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Rinuncia all’attivo

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Ammissibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore in deroga all’art 2740

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Eventi successivi: le responsabilità del revisore (ISA Italia 560)

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L’inopponibilità del pignoramento presso terzi

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Ammessa domanda tardiva OCC nella liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012

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Indice Istat Agosto

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Durata del programma di liquidazione

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ISA Italia 550: i rapporti con le parti correlate

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Isa Italia 540 (la revisione delle stime contabili): gli effetti delle novità sull’informativa finanziaria

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Liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare pendente

L'art. 270, comma 5, CCII attraverso il richiamo all'art. 150 dello stesso codice, stabilisce che l'apertura della procedura di liquidazione controllata ha come effetto automatico il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari.
Il liquidatore, entro 90 giorni dall'apertura della procedura di liquidazione, deve procedere alla redazione dell'inventario dei beni e di un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e ha la possibilità, in caso di esecuzioni immobiliari pendenti, di effettuare una valutazione di convenienza circa la possibilità di subentrare nella procedura esecutiva già avviata chiedendo l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita del bene staggito, al netto delle spese prededucibili, oppure di chiedere l'autorizzazione a depositare istanza al Giudice dell'Esecuzione per dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare.
 
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