Liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare pendente
L'art. 270, comma 5, CCII attraverso il richiamo all'art. 150 dello stesso codice, stabilisce che l'apertura della procedura di liquidazione controllata ha come effetto automatico il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari.
Il liquidatore, entro 90 giorni dall'apertura della procedura di liquidazione, deve procedere alla redazione dell'inventario dei beni e di un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e ha la possibilità, in caso di esecuzioni immobiliari pendenti, di effettuare una valutazione di convenienza circa la possibilità di subentrare nella procedura esecutiva già avviata chiedendo l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita del bene staggito, al netto delle spese prededucibili, oppure di chiedere l'autorizzazione a depositare istanza al Giudice dell'Esecuzione per dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare.