È possibile avviare la procedura di liquidazione controllata anche in presenza di un unico creditore. Infatti, non esiste alcuna norma che richieda la pluralità di debitori come condizione necessaria per accedere a tale procedura. L'assenza di tale requisito non può essere introdotta per via interpretativa, data l’assenza di una disposizione normativa esplicita in tal senso. Ciò che rileva è il requisito oggettivo del sovraindebitamento, definito dall’art. 2, lett. c) del CCII, come l’incapacità strutturale del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni, anche se si tratta di un solo debito, anzi, a maggior ragione in tali casi.