È inammissibile la richiesta di apertura della liquidazione controllata se la relazione del gestore OCC non contiene una chiara attestazione sulla concreta possibilità di distribuire un attivo significativo ai creditori.
Non sono sufficienti valutazioni generiche o tautologiche sulla fattibilità, attendibilità o coerenza della domanda: la legge richiede che sia il professionista incaricato a compiere un'effettiva verifica patrimoniale. In caso contrario, il Tribunale può rigettare la domanda, constatando l'assenza di un attivo concreto e non simbolico da destinare ai creditori.