La semplice presentazione dell'istanza per la nomina dell’esperto nell’ambito della composizione negoziata della crisi non è sufficiente, da sola, a impedire l’apertura della liquidazione giudiziale.
L'effetto sospensivo scatta solo dal momento in cui l’istanza, unitamente all’accettazione dell’esperto, viene pubblicata nel Registro delle imprese, come previsto dall’art. 18, comma 4, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).
Pertanto, è fondamentale completare correttamente la procedura e attendere la pubblicazione per beneficiare della protezione prevista dalla legge.