Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII
È ammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda la prosecuzione del mutuo ipotecario gravante sull’abitazione principale, ai sensi dell’art. 67, comma 5, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), anche nel caso in cui il mutuo sia stato già dichiarato risolto dalla banca mutuante e l’immobile sia stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare. In tali circostanze, il giudice può autorizzare la rimessione in termini per il pagamento delle rate future e il pagamento integrale delle rate scadute, eventualmente con l’ausilio di terzi (come nel caso specifico, in cui un familiare del debitore si è impegnato a finanziare l’operazione condizionatamente all’omologazione della proposta).
La normativa in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore riconosce espressamente l’importanza della conservazione dell’abitazione principale, consentendo al debitore una sorta di “purgazione della mora” e la continuazione del rapporto di mutuo garantito da ipoteca sull’immobile.
Tale possibilità è subordinata all’autorizzazione del giudice della procedura concorsuale, la quale consente di superare le clausole contrattuali che prevedano la risoluzione del contratto o la decadenza del beneficio del termine, eventualmente già attivate dalla banca mutuante.