Forfettari: delega ai servizi di fatturazione elettronica
A partire dal 1° gennaio 2024, è importante notare che anche i contribuenti forfetari saranno obbligati a utilizzare la fatturazione elettronica, indipendentemente dall'importo dei loro ricavi o compensi. Considerando questa nuova normativa e l'esenzione dall'adempimento dell'IVA prevista per i contribuenti forfetari, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente apportato modifiche e integrazioni al Provvedimento del 5 novembre 2018 mediante il Provvedimento del 17 ottobre 2023. Questo aggiornamento consente ai contribuenti forfetari di delegare l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica attraverso i canali standard, anche in assenza dei dati IVA richiesti.
In particolare, anziché richiedere la cosiddetta "elementi di riscontro IVA," che determinano l'accettazione o l'attivazione delle deleghe comunicate all'Agenzia, ora si prevede che per i contribuenti forfetari (o minimi) i dati da fornire e verificare siano quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente a quello in cui avviene la delega. Nel dettaglio, invece di considerare il volume d'affari e l'IVA a debito o a credito, vanno indicati i seguenti dati:
-Il reddito lordo e il reddito soggetto ad imposta sostitutiva, come risultano dal quadro LM del modello REDDITI.
-Il reddito complessivo, come risultante dal quadro RN del modello REDDITI.