Inefficacia dei pagamenti dopo l’apertura della liquidazione controllata
Nell’ambito della liquidazione controllata si ritiene che nonostante manchi un riferimento diretto all'art. 144 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), tale norma esprima un principio generale applicabile analogicamente anche alla procedura di liquidazione controllata. Inoltre gli artt. 270, comma 5, e 150 CCII stabiliscono che non può essere intrapresa o continuata sui beni inclusi nella procedura alcuna azione esecutiva o cautelare e le disposizioni contenute nell'art. 268 comma 4 e nell’art. 270, comma 2, lettere d) ed e), stabiliscono che solo il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni inclusi nel patrimonio di liquidazione.
Di conseguenza, qualsiasi pagamento effettuato in violazione del principio della par condicio creditorum deve essere considerato inefficace, in quanto con l’apertura della procedura di liquidazione controllata vengono sospese le eventuali cessioni del quinto sia le trattenute dovute quali pignoramento dello stipendio.