Con la sentenza n. 30380 del 02/11/2023 la Cassazione ha stabilito che nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in caso di opposizione avverso l'originario provvedimento di diniego, le spese di lite del procedimento non possono essere oggetto di condanna o di compensazione, dovendosi liquidare il compenso dell'avvocato nelle forme e nei modi di cui all'art. 82 del DPR 115/2002, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui si discute solo dell'ammissione al beneficio.