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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: accesso consentito anche al terzo datore di ipoteca

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Rigetto del concordato minore: nessuna liquidazione giudiziale del compenso dell’OCC in assenza di omologa

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Esdebitazione nella liquidazione controllata: ammissibile anche per i debiti derivanti da un precedente fallimento senza esdebitazione

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Osservazioni dei creditori al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, regolamentata dall'art. 67 e ss del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), si sottolinea che i singoli creditori non sono legittimati a contestare la quantificazione dei crediti degli altri creditori o delle spese di procedura. In base all’art. 70 CCII le osservazioni possono riguardare esclusivamente l’assenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione alla procedura o la convenienza del piano proposto.

Tuttavia, il giudice ha il potere di omologare il piano anche se un creditore manifesta opposizione, purché ritenga che il credito del creditore opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

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