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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: accesso consentito anche al terzo datore di ipoteca

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Rigetto del concordato minore: nessuna liquidazione giudiziale del compenso dell’OCC in assenza di omologa

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Cassa infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia

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Esdebitazione nella liquidazione controllata: ammissibile anche per i debiti derivanti da un precedente fallimento senza esdebitazione

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CCII Nuova domanda di concessione delle misure protettive e cautelari in mancanza di fissazione dell'udienza di conferma

Nel contesto della composizione della crisi d’impresa, se non viene programmata l’udienza per la ratifica delle misure cautelari e protettive chieste dall’imprenditore entro il termine previsto dal terzo comma dell’articolo 19 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, si deve presumere, nonostante la formulazione poco chiara dell’ultima parte del suddetto comma, che la mancanza di responsabilità da parte del richiedente necessiti di un’interpretazione della normativa che sia conforme ai principi costituzionali. In base a tale interpretazione, se il richiedente presenta una nuova istanza al Tribunale competente per ottenere le misure cautelari e protettive, il giudice è tenuto a valutare l’esistenza dei requisiti per l’approvazione delle misure sollecitate. Queste ultime devono essere accordate con effetto immediato (ex nunc) se si dimostra che sono strutturalmente adeguate a tutelare le negoziazioni in atto e che il piano di risanamento, anche in considerazione delle valutazioni espresse dall’esperto, non appaia chiaramente inattuabile, dato che l’unica condizione che rende incompatibile la composizione negoziata è l’insolvenza definitiva e l’assenza di valide prospettive di recupero
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