La disciplina concernente il privilegio processuale fondiario prevista dall'articolo 41 del Testo Unico Bancario (TUB) non trova applicazione nella procedura di liquidazione giudiziale e controllata.
In questo contesto, il credito fondiario può essere soddisfatto all'interno della procedura di liquidazione giudiziale/controllata, con tempistiche che non superano quelle tipiche delle procedure esecutive individuali. Pertanto, non vi è alcuna ragione, una volta avviata la liquidazione giudiziale, affinché l'istituto di credito incassi le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, come previsto dall'articolo 41, comma 3, del TUB, o continui a beneficiare, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del TUB, del pagamento anticipato del prezzo da parte dell'aggiudicatario/assegnatario dei beni, prima della distribuzione delle somme ottenute.