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Possibilità di affitto di azienda o esercizio provvisorio nella liquidazione controllata

Nel contesto della liquidazione controllata, è importante sottolineare che l'articolo 272 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) richiama l'articolo 213, comma 4, dello stesso codice. Questo collegamento tra gli articoli apre la porta all'impiego di strumenti cruciali come l'affitto di azienda e l'esercizio provvisorio.

L'articolo 213 del CCII stabilisce chiaramente che, nel contesto della liquidazione giudiziale, il piano di liquidazione deve includere "gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco".

La liquidazione controllata, in linea con la liquidazione giudiziale, ha come obiettivo principale il massimo soddisfacimento dei creditori attraverso una serie di atti di liquidazione. Pertanto, strumenti quali l'affitto di azienda o l'esercizio provvisorio possono essere perfettamente in linea con questa procedura e risultare idonei per raggiungere l'obiettivo di massimizzare il soddisfacimento dei creditori.

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