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Rimodulazione delle detrazioni fiscali per i redditi elevati

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Tassazione agevolata al 5% sugli aumenti contrattuali nel settore privato

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Aggiornamento dell’autovalutazione antiriciclaggio entro il 27 maggio 2026

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Concordato minore: l'omesso pagamento delle imposte non è automaticamente atto di frode

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Notifica cartella via PEC: è sufficiente il formato PDF, non serve il p7m

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Ammissione allo stato passivo

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Composizione negoziata: chiarimenti sull'autorizzazione alla cessione d'azienda

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Misure protettive: nuova istanza valida solo dopo la pubblicazione nel Registro imprese

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Diritto camerale 2026: approvate maggiorazioni del 20% fino al 2028

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Modello Redditi 2026: nuove aliquote IRPEF e stretta sulle detrazioni

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Precompilata 2026: online dal 30 aprile, invio dal 14 maggio

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Liquidazione controllata: obblighi del debitore e criteri di valutazione delle spese

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Super-Ammortamenti

Beni agevolabili e scadenza dell'agevolazione

La L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), al fine di incentivare gli investimenti, ha introdotto un’agevolazione che consente una maggiore deduzione (pari al 40%):

−        del costo sostenuto per l’acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione del 40% della quota di ammortamento deducibile);

−        del canone di leasing di competenza (sul punto l’Agenzia ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

In entrambi i casi, la maggior deduzione non transita in contabilità, ma viene beneficiata con una variazione in diminuzione direttamente nel modello Unico.

Si coglie l’occasione per ricordare il fatto che la presente agevolazione non è a regime, ma risulta transitoria e limitata nel tempo.

Malgrado si siano diffuse indicazioni di una possibile proroga (che probabilmente sarà contenuta nella prossima Legge di Stabilità), pare opportuno segnalare che, ad oggi, la scadenza rimane quella fissata dalla L. 208/2015: gli investimenti devono essere effettuati entro il prossimo 31 dicembre 2016.
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