Dal 1 al 31 agosto di ogni anno è attiva la sospensione feriale dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie e amministrative, così come previsto dall’art. 1 Legge 7 ottobre 1969, n. 742, la sospensione si applica anche al processo tributario.
Qualora il decorso del termine inizi durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è posticipato al termine del periodo di sospensione.
Sono sospesi nello stesso periodo anche i termini per la notifica dei ricorsi di primo grado, degli appelli, dei ricorsi per cassazione e per la ripresa del processo sospeso oppure interrotto.