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Sospensione feriale dei termini processuali

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Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile

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ISA Italia 500: gli elementi probativi nelle procedure di revisione

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Art. 41 t.u.b. applicato alla liquidazione controllata

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Liquidazione controllata e liti pendenti

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ISCRO

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Bonus colonnine di ricarica

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Cassa ragionieri

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Cassa medici e odontoiatrici

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Cassa biologi

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Cassa attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

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Composizione negoziata – misure protettive e cautelari nel prolungamento della garanzia MCC

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SPONSORIZZAZIONI

Nella propria attività di accertamento l’Agenzia delle Entrate da tempo pone molta attenzione alle sponsorizzazioni sportive , contestando in più occasioni la deducibilità delle sponsorizzazioni, quali spese di pubblicità, riqualificandole talvolta come spese di rappresentanza, anche sulla base della presunta mancanza dei requisiti di inerenza qualitativa e quantitativa.
 
Distinzione tra spese di pubblicità e di rappresentanza
L’elemento che contraddistingue le spese di rappresentanza è la “gratuità” dell’erogazione di beni e servizi, a fronte dei quali non è prevista alcuna controprestazione da parte del soggetto percipiente. Tale elemento difetta, invece, nelle sponsorizzazioni in cui è identificabile un rapporto a titolo oneroso. Quindi l’unico elemento in comune con le spese di rappresentanza è costituito dalla promozione “indiretta” della figura e del marchio dell’azienda sponsor, mentre risulta assente il carattere della gratuità della prestazione. Pertanto ne deriva la classificazione delle spese per sponsorizzazioni tra quelle di pubblicità.
 
Principio di inerenza
Affinché un costo sia deducibile è necessario che sussista una correlazione tra lo stesso e l’attività  produttiva di ricavi,  ciò però non indica che i costi siano direttamente correlati con i ricavi effettivamente conseguiti.
In definitiva, una volta identificato il rapporto di un costo all’attività d’impresa, l’Agenzia delle Entrate non può sindacare sulle scelte imprenditoriali.
 
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