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Indice Istat Maggio 2026

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Concordato semplificato: il sistematico inadempimento tributario non basta, da solo, a determinare l'inammissibilità della domanda

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Patto di famiglia e holding: niente esenzione dall’imposta di donazione se il controllo non passa ai figli

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Trasformazione in STP: la rivalutazione delle quote associative conserva efficacia fiscale

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Aggiornamento catastale e nuovi impianti: quando l'incremento di redditività rende obbligatoria la variazione

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ASD e SSD calcistiche dilettantistiche: la natura non lucrativa non esclude la liquidazione giudiziale

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esdebitazione incapiente

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Sovrindebitamento – Ristrutturazione del consumatore

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Pubblicati gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2025

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Rottamazione–quinquies estesa ai debiti di Regioni ed enti locali: domande dal 15 settembre 2026

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Cessione di mezzi di trasporto nuovi: per la Cassazione rileva l'effettiva destinazione del veicolo

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Reclamo avverso l'inammissibilità del piano del consumatore: competente la Corte d'appello

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SANZIONE PER RITARDATO INVIO DELLA FATTURA

La fattura deve contenere l’indicazione della data nel momento in cui viene effettuata l’operazione, sempre se la data dell’operazione sia diversa dall’emissione della fattura. La fattura può essere emessa entro 12 giorni dalla data dell’operazione, indicando come data fattura la data dell’operazione. In caso di fattura differita, l’emissione può avvenire entro il 15 giorno successivo alla data dell’operazione. La mancata o tardiva emissione della fattura nel termine previsto (derivante dalla non tempestiva trasmissione allo SdI del documento) comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, D.Lgs. 471/1997, ossia, per ciascuna violazione:
  • fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, (imposta minima prevista 500 euro);
  • da 250 euro a 2.000 euro ove la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’iva.
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