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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Concordato minore: quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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SANZIONE PER RITARDATO INVIO DELLA FATTURA

La fattura deve contenere l’indicazione della data nel momento in cui viene effettuata l’operazione, sempre se la data dell’operazione sia diversa dall’emissione della fattura. La fattura può essere emessa entro 12 giorni dalla data dell’operazione, indicando come data fattura la data dell’operazione. In caso di fattura differita, l’emissione può avvenire entro il 15 giorno successivo alla data dell’operazione. La mancata o tardiva emissione della fattura nel termine previsto (derivante dalla non tempestiva trasmissione allo SdI del documento) comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, D.Lgs. 471/1997, ossia, per ciascuna violazione:
  • fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, (imposta minima prevista 500 euro);
  • da 250 euro a 2.000 euro ove la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’iva.
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