Dal 1° gennaio 2020 tutti i contribuenti di cui all’articolo 22 del D.P.R. 633/72 non potranno più avvalersi dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale. Tali scontrini saranno sostituiti dal “documento commerciale”, ovvero il documento (non fiscale) che funge da quietanza da rilasciare al cliente. Tale documento commerciale potrà essere emesso, così come l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e potrà essere assolto esclusivamente attraverso le due seguenti strade alternative:
la prima consiste nel dotarsi di un Registratore Telematico (i files giornalieri dei corrispettivi devono essere tramessi telematicamente entro 12 giorni);
la seconda strada riguarda l’emissione di fattura elettronica in luogo di ricevuta fiscale;
Secondo la Legge n° 58 del 28 giugno 2019, per la durata di 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio non si applicano le sanzioni previste dal comma 6 in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
In riferimento al citato periodo “semestrale” di moratoria delle sanzioni è importante precisare come ribadito anche da Assonime con la circolare n. 24 del 22 novembre 2019 che:
detto periodo transitorio riguarda solo la fase di trasmissione (che passa transitoriamente da 12 giorni alla fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione),
e non quella di memorizzazione dei corrispettivi (che dovrà rispettare il termine giornaliero normativamente previsto).
Con la circolare n. 15/E/2019 l’Agenzia delle entrate, in relazione al citato periodo transitorio, precisa che:
con provvedimento direttoriale saranno individuate le modalità telematiche di trasmissione dei corrispettivi;
detti soggetti potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante registratori di cassa già in uso, (possibilità consentita fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre scadente (30 giugno 2020).