In materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale il Decreto liquidità ha previsto che dal 9/04 al 31/12/2020 non sono applicabili le seguenti disposizioni:
artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i comportamenti da rispettare nel caso in cui la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 entro l’esercizio successivo;
artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da seguire in presenza di una perdita superiore ad 1/3 del capitale con riduzione di quest’ultimo al di sotto del minimo di legge;
art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale il Tribunale, in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, provvede tramite Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile il comma 3 dell’art. 2446 che prevede che nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale vi è la possibilità di prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. che prevedono la possibilità per le spa / sapa / srl di scioglimento per la riduzione del capitale al di sotto del minimo di legge;
art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.