Il Decreto liquidità ha disposto che nella redazione del bilancio in corso al 31/12/2020, è possibile valutare le voci secondo la prospettiva della continuazione dell’attività (ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1, C.c.), se tale prospettiva sussisteva nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23.2.2020.
Il criterio di valutazione dovrà essere illustrato nella Nota informativa (anche richiamando le risultanze del bilancio precedente).
Resta fermo quanto introdotto dal c.d. “Decreto Cura Italia” in base al quale, in deroga alle disposizioni civilistiche o alle diverse previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (rispetto ai 120 giorni ordinari).