Il Decreto liquidità ha disposto la possibilità di sospensione dei versamenti “in autoliquidazione” nel mese di maggio a favore dei soggetti:
esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale in Italia;
con ricavi / compensi inferiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 09/04/2020,
in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.
La sospensione riguarda i versamenti relativi a:
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
IVA;
contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.(compresi i contributi della Gestione separata INPS, anche la prima rata fissa per il 2020 dei contributi dovuta dai commercianti - artigiani iscritti alla Gestione IVS.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:
in unica soluzione entro il 30.6.2020;
ovvero
in forma rateizzata (massimo 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal 30.6.2020.
Le imprese / lavoratori autonomi con ricavi 2019 non inferiori a € 50 milioni possono usufruire della predetta sospensione solo se la riduzione di fatturato / corrispettivi di aprile 2020 è almeno pari al 50% rispetto a quelli del mese di aprile 2019