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Conservazione digitale dei documenti

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Indicazioni per il rinvio del secondo acconto

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Entro il 15 dicembre sanatoria degli scontrini

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Durata della liquidazione controllata

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Ristrutturazione dei debiti del consumatore – possibile la prosecuzione del mutuo risolto

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Segnalazione dei bonus edilizi non utilizzati all'Agenzia delle Entrate

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Impresa Familiare: Effetti Temporali

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E–Commerce: novità dal 2024

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Come individuare il titolare effettivo nell’ambito di procedure esecutive o concorsuali

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Accertamento analitico induttivo: costi correlati ai maggiori ricavi Accertamento analitico induttivo: costi correlati ai maggiori ricavi

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Richiami di informativa nella relazione del revisore

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Inefficacia dei pagamenti dopo l’apertura della liquidazione controllata

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AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

Il Decreto Liquidità ha previsto la sospensione per il periodo 23.2 - 31.12.2020 della decorrenza dei termini collegati con le agevolazioni “prima casa”, ossia:
  • 18 mesi dall’acquisto dell’immobile entro i quali l’acquirente deve trasferire la propria residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato;
  • in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto: 1 anno dalla cessione dell’immobile entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria “prima casa” acquistata con le agevolazioni, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non far decadere le stesse;
  • 1 anno dall’acquisto della nuova “prima casa” con le relative agevolazioni, entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.
Tale sospensione riguarda anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 7, Legge n. 448/98 a favore del contribuente che ha ceduto la propria abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” ed ha acquistato un altro immobile “prima casa”.
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