Concesso ai datori di lavoro. Ai sensi dell’articolo 1, comma 10, L. 178/2020, si proroga l’esonero contributivo ai datori di lavoro privati che nel corso del 2021 e del 2022 hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi, ai sensi dell’articolo 1, comma 852, L. 296/2006.
Concesso alle madri lavoratrici. Dal 2022 si riconosce l’esonero contributivo alle lavoratrici madri dipendenti del settore privato pari al 50% per un anno dal versamento dei contributi previdenziali, a partire dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, fino massimo ad un anno dalla data del predetto rientro.