Per quanto riguarda gli accertamenti con adesione, art. 2-3 D.Lgs. 218/1997, ovvero gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all’01 marzo 2023, nonché quelli successivamente notificati dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023, è prevista la possibilità di definizione agevolata.
Suddetti accertamenti sono definibili in acquiescenza ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 con l’applicazione di una sanzione ridotta a 1/18 del minimo di legge.
Fanno eccezione gli atti ammessi alla procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater, DL n. 167/90.
Tuttavia è concessa la possibilità di rateizzare, esclusa la compensazione, le somme dovute fino a un massimo di 20 rate uguali trimestrali da corrispondere entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Nelle rate successive sono applicati gli interessi nella misura del tasso legale.