Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha previsto per le procedure collegate sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi sia quando la situazione di crisi del “gruppo familiare” abbia un’origine comune, ad esempio perché derivi da una successione ereditaria, possano o meglio debbano attivare una procedura unitaria, presentando un unico progetto di risoluzione della crisi.
Nel caso in cui le richieste non siano contestuali sarà il Giudice ad adottare i provvedimenti che si renderanno più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate.
Le masse attive e passive rimarranno distinte in virtù della responsabilità patrimoniale personale, pur se interessate dallo stesso piano.