Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività superiori a 2.000,00 Euro costituiscono redditi diversi nel periodo di imposta.
Tali plusvalenze sono date dalla differenza fra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto.
Le plusvalenze vengono sommate alle relative minusvalenze.
Qualora quest’ultime siano superiori alle plusvalenze per un importo superiore a 2.000,00 Euro, l’eccedenza viene riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia espressa nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel quale la minusvalenza è stata realizzata.
Quanto sopra riportato è stato introdotto con la nuova lettera c-sexies) all’articolo 67 del TUIR.