L'esdebitazione del debitore fallito è possibile anche in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo
Alla domanda di esdebitazione, proposta in epoca successiva all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza relativa ad un fallimento dichiarato ai sensi della legge fallimentare 267/1942 e chiuso per insufficienza di attivo ai sensi dell’art. 118, comma 1, n. 4 L.F., è applicabile la disciplina dettata dal nuovo art. 280 CCII con conseguente ammissibilità al beneficio in presenza dei soli requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo, posto che l’ultrattività (ex art. 390, c. 2, CCII), della previgente disciplina in tema di esdebitazione è da intendersi riferita al solo suo aspetto procedimentale.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Torino il 17 Marzo 2023, in senso conforme: Tribunale di Mantova 9 febbraio 2023, Tribunale di Verona 2 dicembre 2022, Corte di Appello di Bologna 18 febbraio 2022.