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Liquidazione controllata: il debitore non può impugnare lo stato passivo esecutivo

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Fringe benefit auto aziendali: il Decreto Omnibus cambia ancora le regole dal 2026

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Preliminare di vendita e plusvalenze

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Gli avvisi di liquidazione e gli accertamenti automatizzati arrivano nel cassetto fiscale

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Concordato preventivo biennale: dichiarazione integrativa senza decadenza dal CPB dopo il Correttivo Omnibus

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Concordato preventivo biennale: l'avviso bonario può far decadere dal CPB se non viene pagato entro 60 giorni

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Composizione negoziata: caratteristiche del progetto di piano

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Compiuta giacenza e sospensione feriale

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Liquidazione controllata: l’IMU maturata durante la procedura non può essere pagata prima della vendita dell’immobile

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Liquidazione controllata: inefficaci i pagamenti eseguiti dopo l’apertura della procedura

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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: accesso consentito anche al terzo datore di ipoteca

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Superbonus edifici unifamiliari: prorogato al 30/09/2023 il termine di pagamento spese

In riferimento al termine di sostenimento delle spese, è stata posticipata la scadenza dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 per completare i lavori sugli edifici unifamiliari, ovvero l’esecuzione degli stessi e il relativo pagamento, che beneficiano del superbonus 110%.
Tuttavia resta confermato che alla data del 30 settembre 2022 devono essere stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Invece, per quanto riguarda le cessioni del credito bonus edilizi, relative alle rate residue delle spese sostenute nel 2020 e 2021 e alle spese sostenute nel 2022, a favore di banche e intermediari finanziari non ancora “formalizzate” mediante la stipula del relativo contratto sarà possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis. 
Siccome il termine ultimo di trasmissione all’Agenzia delle entrate delle comunicazioni di cessione del credito era previsto entro il 31 marzo 2023, con la remissione in bonis, che comporta il pagamento di una sanzione di 250,00 €, e la sottoscrizione dei contratti, è concessa la facoltà di effettuare la comunicazione telematica entro il 30 novembre 2023, ovvero il termine dell’invio telematico all’Agenzia delle entrate della prima dichiarazione dei redditi successiva.
 
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