Reato di bancarotta documentale e conservazione dei dati contabili con strumenti informatici
La possibilità di tenere libri, repertori, scritture e documentazione con strumenti informatici, ex art. 2215-bis c.c., non solleva l'organo amministrativo dall'obbligo di tenuta dei libri contabili, del loro puntuale aggiornamento e della loro conservazione che consenta in qualunque momento la consultazione. La mancata osservazione di questi obblighi comporta l'integrazione del reato di cui all'art. 217, comma 2, l. fall., così si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza Cass. pen. n.45044/2022 (si veda anche Cass pen. n. 12724/2020).
È obbligo dell'amministratore pertanto prevenire il malfunzionamento di dispositivi sui quali sono conservati i documenti contabili e reagire tempestivamente al recupero dei dati in presenza di eventuali malfunzionamenti.