Nel caso in cui l’accertamento tributario in materia di I.V.A. , i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., in caso di astensione del curatore dalla impugnazione.
La mancata impugnazione da parte del curatore è ravvisabile sia in caso di inerzia da intendersi nel caso in cui il mancato ricorso sia stato determinato da un disinteresse o dimenticanza, sia in caso di scelta consapevole degli organi della Procedura a non impugnare l’atto previa una valutazione ponderata e specifica valutazione di opportunità per la massa dei Creditori a non procedere.
La legittimazione del fallito a proporre ricorso personalmente è giustificata dall’interesse alla contestazione delle pretese tributarie che potrebbero portare a rilevanti effetti sanzionatori e penali.