Una recente pronuncia della Corte di cassazione si è espressa in merito alle prove dei fatti sui quali si basa il provvedimento di accertamento. In particolare l’ordinanza 27554/2022 prescrive che sia l’Amministrazione finanziaria a dover raccogliere le prove della fondatezza del proprio operato in sede istruttoria, non potendo ricostruire in sede processuale, a posteriori, la documentazione da utilizzare a supporto dell’atto di accertamento.