Il TFR del lavoratore va indicato nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ma fino al momento in cui non cesserà il rapporto di lavoro non è esigibile pertanto, in caso di contratto a tempo indeterminato, non può essere inserito nell'attivo destinato alla Massa dei Creditori, non trattandosi di patrimonio disponibile del debitore sovraindebitato.
Tale credito, nonostante sia certo nell'importo diverrà esigibile solo al termine del contratto.
Nel caso di liquidazione controllata, qualora nel corso della procedura intervenga la liquidazione del TFR al lavoratore, le somme dovranno essere acquisite dalla procedura e destinate a soddisfare la massa dei Creditori, in quanto tutto il patrimonio del debitore costituisce attivo della stessa.