Il CCII prevede che, in caso di morte del sovraindebitato, la procedura di liquidazione controllata prosegue nei confronti degli eredi.
L'art. 270 CCII infatti, richiamando le norme del procedimento unitario, fa si che si applichi l'art. 35 del CCII il quale prevede che in caso decesso del debitore, dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, essa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.